Detrazione spese mediche 2021 – Novità Sistema TS

Secondo la legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019, a partire dal 1° gennaio 2020 sarà possibile detrarre il 19% delle spese mediche solo se il versamento viene effettuato con una modalità di pagamento tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico, assegno, etc.).

Dalla dichiarazione dei redditi 2021 non sarà più possibile detrarre le spese sanitarie pagate in contanti sostenute nel 2020.

L’obbligo di pagamento con metodi tracciabili non è applicabile alle spese per farmaci, dispositivi medici e per le prestazioni effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN; in questo caso sarà ancora possibile detrarre tali spese anche se pagate in contanti.

Negli ultimi mesi il parlamento ha discusso la possibilità di rinviare l’obbligo sui pagamenti tracciabili per le spese sanitarie al 1° aprile 2020, tuttavia sembra che per il momento la moratoria sia saltata in quanto l’emendamento governativo non è stato presentato col decreto Milleproroghe in commissione Finanze e Bilancio.

Si consiglia quindi agli operatori sanitari non convenzionati con il SSN di avvisare i propri pazienti di questa nuova disposizione sulla tracciabilità delle spese sanitarie, cercando di incentivare i pagamenti con POS e bonifico.

Novità invio telematico al sistema TS per il 2020

Per adempiere ai nuovi termini di legge sulla tracciabilità sui pagamenti dei servizi sanitari, per l’invio dell’anno 2020 con scadenza 31 gennaio 2021 è prevista una modifica all’invio telematico verso il sistema TS.

Ai soliti dati dovrà essere aggiunto il nuovo campo “pagamentoTracciato” che servirà a specificare la tracciabilità dei pagamenti effettuati per le prestazioni sanitarie.

Utilizzando il vecchio formato di invio al 730 elettronico si riceverà infatti l’avviso “IL DOCUMENTO SARA’ CONSIDERATO PAGATO IN CONTANTI”, rendendo non detraibile la spesa del paziente, anche se quest’ultimo ha effettuato un pagamento tracciabile.

Il nostro gestionale medico DBMedica è già pronto e aggiornato per effettuare l’invio al sistema TS per l’anno 2020 secondo le ultime normative, contattaci per maggiori informazioni senza impegno.

Per approfondimenti sull’invio del 2020 riportiamo l’articolo di Money.it:
https://www.money.it/spese-sanitarie-visite-farmaci-2020-come-pagare-detrazioni-carta-bancomat-contanti

Nuove regole invii telematici al sistema TS per il 2021/2022 – Proroga 30 Settembre 2021

Dal 2021 le regole di spedizione delle spese sanitarie al sistema TS sono cambiate ulteriormente sia nella frequenza che nelle informazioni inviate.

Dopo un primo decreto in cui veniva modificata la scadenza di invio da annuale a mensile, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr.31 del 6 gennaio 2021 una proroga per l’anno in corso che modifica nuovamente le scadenze da mensili a semestrali.

Per finire, Il 23 luglio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale un’ulteriore proroga che sposta la scadenza dell’invio del primo semestre dal 31 luglio 2021 al 30 settembre 2021, la scadenza di invio del secondo semestre resta per ora invariata.

Proroga invio al Sistema TS dal 30 luglio 2021 al 30 settembre 2021

Riassumendo le fatture del primo semestre 2021 andranno spedite entro il 30 settembre 2021, le fatture del secondo semestre 2022 andranno spedite entro il 31 gennaio 2022 e dal 2022 le fatture dovranno essere spedite entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

In aggiunta ai soliti dati sulle spese sostenute dai pazienti dovranno essere comunicate nuove informazioni:

  • La tipologia del documento emesso (fattura, ricevuta, etc.)
  • La natura di esenzione iva o in alternativa l’aliquota iva delle prestazioni effettuate
  • I documenti per cui il paziente si è opposto all’invio al Sistema TS dovranno essere comunque spediti nascondendone il codice fiscale

Per ulteriori informazioni sui cambiamenti agli invii del sistema TS 2021/2022 riportiamo l’articolo di informazionefiscale.it:
https://www.informazionefiscale.it/invio-dati-sistema-tessera-sanitaria-novita-scadenze-semestrali-2021


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Obbligo POS medici e dentisti 2020

Il decreto legge n. 124 del 26/10/2019 aveva previsto a decorrere dal 1° Luglio 2020 sanzioni pari a 30 euro, aumentate del 4% dell’importo della transazione, ove una qualsiasi attività commerciale si fosse rifiutata di accettare un pagamento tramite POS.

L’obbligo includeva quindi tutti gli operatori sanitari a partire dal singolo medico, dentista o fisioterapista fino al grande poliambulatorio.

Tuttavia queste sanzioni sono state abrogate con la Legge di conversione n. 157 del 19/12/2019 in quanto non si è ancora raggiunto un accordo per la riduzione dei costi delle transazioni.

Attualmente rimane quindi in vigore la normativa del 2013: il possesso del POS è obbligatorio ma se l’operatore sanitario non lo possiede non incorre in sanzioni, motivo per cui molti professionisti hanno deciso di non adeguarsi per risparmiare sui costi di gestione.

Teniamo comunque ad evidenziare che dal 1° Luglio sarà possibile fare richiesta per il Bonus POS, un credito di imposta del 30% sulle spese del POS riservato a imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori ai 400.000 euro nell’anno fiscale precedente.

Ricordiamo inoltre che una delle novità più importanti di quest’anno per gli operatori sanitari riguarda la detraibilità dalla dichiarazione dei redditi delle sole spese mediche tracciate.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, infatti, i pazienti non potranno più detrarre le prestazioni sanitarie pagate in contanti se queste sono erogate da medici privati o strutture sanitarie non accreditate con il SSN.

Prevediamo che in base alle nuove norme i pazienti chiederanno sempre di più di poter pagare tramite strumenti tracciabili e in particolar modo attraverso POS con carta di credito e Bancomat.

Per approfondimenti rimandiamo all’articolo di repubblica:
https://www.repubblica.it/economia/2020/06/27/news/tetto_contanti_pagamenti_pos_professionisti-260313281/


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Fattura elettronica prestazioni sanitarie 2020

Anche per il 2020 sono state estese le norme che vietano l’invio di fatture elettroniche per tutte le prestazioni sanitarie o altre prestazioni che permettano di desumere lo stato di salute del paziente.

Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito alcuni dubbi sulla fattura elettronica per i medici e tutti gli operatori sanitari, in particolare per quanto riguarda obblighi e limitazioni.

L’AdE ha confermato il divieto di fatturazione elettronica anche per il 2020 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento alle sole fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS. Tali soggetti saranno tenuti ad emettere fatture cartacee e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo gli obblighi di legge.

Il divieto di invio delle E-Fatture vale sia per i medici che per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento a fatture per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre aggiunto alcuni chiarimenti su alcuni casi specifici e sempre riguardanti l’anno 2020:

  1. Nel caso di fatture contenenti sia spese sanitarie che non sanitarie, andrà effettuato l’invio al Sistema TS separando, ove possibile, le prestazioni non sanitarie con la tipologia “altre spese” (codice AA).
  2. Gli operatori sanitari che effettuano separatamente prestazioni sanitarie e non sanitarie, dovranno fatturare elettronicamente solo le prestazioni da cui non sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Ad esempio una fattura relativa ad una degenza dovrà essere emessa in forma cartacea anche quando non viene indicata la prestazione eseguita.
  3. Il divieto di invio della fattura elettronica vale anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione all’invio della fattura al sistema TS.
  4. Anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (es. fisioterapisti, podologi, logopedisti) vige il divieto esplicito di invio della fattura elettronica in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche come previsto dall’articolo 9-bis del d.l. n. 135 del 2018.

Resta invece l’obbligo di fattura elettronicha per tutte le prestazioni escluse ai punti precedenti come la vendita di servizi e prodotti non sanitari al paziente o la fornitura di servizi a professionisti o aziende (es. poliambulatorio che affitta una sala al medico, medico che fattura la parcella al poliambulatorio in cui presta servizio, visite di lavoro fatturate ad un azienda, etc.)

Per approfondimenti rimandiamo all’articolo di Agenda Digitale:
https://www.agendadigitale.eu/documenti/fattura-elettronica-e-prestazioni-sanitarie-ecco-le-regole-2020/


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