fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica per studi medici: la guida completa 2026

Con il D.Lgs. 81/2025, il quadro normativo della fatturazione elettronica nel settore sanitario è diventato definitivo. La regola non è più “tutti obbligati” né “tutti esclusi”: dipende da chi è il cliente. Per uno studio medico o un poliambulatorio che fattura a pazienti privati, ad aziende, a enti pubblici e a strutture convenzionate, capire esattamente quando emettere fattura elettronica e quando no è essenziale per evitare sanzioni e semplificare i processi amministrativi.

Il regime 2026: tre scenari distinti

La normativa distingue nettamente tre tipologie di clienti, con regole diverse per ciascuna.

Fattura a un paziente privato (B2C): la fattura elettronica è vietata

Per le prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche — cioè i pazienti comuni — la fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) è espressamente vietata ai sensi del D.Lgs. 81/2025. Questo divieto si applica a tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) e, più in generale, a chi documenta prestazioni sanitarie verso persone fisiche.

La ragione del divieto è la tutela della riservatezza: una fattura elettronica che transita per il SdI potrebbe contenere informazioni sanitarie sensibili (la natura della prestazione svolta) accessibili dall’Agenzia delle Entrate. Il legislatore ha quindi scelto di mantenere il formato cartaceo o PDF non SDI per questo flusso.

In pratica: per le visite specialistiche, le prestazioni fisioterapiche, le sedute odontoiatriche o qualsiasi altra prestazione erogata al paziente persona fisica, si emette una fattura tradizionale — cartacea o PDF — senza passare per il SdI. L’obbligo di invio al STS rimane separato e indipendente.

Fattura a un’azienda o professionista (B2B): la fattura elettronica è obbligatoria

Se il cliente è una società, uno studio professionale o un qualsiasi altro soggetto con partita IVA, la fattura elettronica tramite SdI è obbligatoria come per tutti gli altri settori. Un medico che fattura una prestazione a un’azienda per una visita medico-competenza, un poliambulatorio che fattura a un’assicurazione per una perizia, uno studio che fattura a un’altra struttura per l’utilizzo di attrezzature: tutti questi casi rientrano nel regime B2B con FE obbligatoria.

Il formato è XML conforme alle specifiche dell’Agenzia delle Entrate (formato FatturaPA), inviato tramite SdI e recapitato al destinatario tramite il suo codice destinatario o la sua PEC.

Fattura alla Pubblica Amministrazione (PA): la fattura elettronica è obbligatoria

Le prestazioni fatturate ad enti della Pubblica Amministrazione — ASL, ospedali pubblici, comuni, enti previdenziali — seguono da anni il regime di fatturazione elettronica obbligatoria tramite SdI nel formato FatturaPA. Non ci sono novità su questo fronte: l’obbligo è vigente dal 2015 per le PA centrali e dal 2018 per quelle locali.

Il Sistema Tessera Sanitaria: obbligazione separata

Un malinteso frequente è pensare che la fattura elettronica e l’invio al Sistema Tessera Sanitaria siano la stessa cosa, o che l’uno sostituisca l’altro. Non è così.

  • La fattura elettronica è il documento fiscale trasmesso tramite SdI: per le prestazioni B2C sanitarie, è vietata.
  • Il Sistema Tessera Sanitaria (STS) è il sistema ministeriale a cui devono essere trasmessi i dati di spesa sanitaria dei pazienti, per consentire la precompilazione del 730. L’obbligo STS esiste indipendentemente dalla fattura elettronica e ha la propria scadenza annuale (31 gennaio dell’anno successivo).

In sintesi: per un paziente privato si emette una fattura tradizionale (non FE) e si trasmettono i dati al STS. Per un’azienda si emette la FE tramite SdI e non si trasmette al STS (le persone giuridiche non hanno diritto alla precompilazione).

Gli errori più comuni da evitare

Emettere FE per prestazioni a pazienti privati. Dal 2026 è un errore sanzionabile e una violazione della privacy del paziente.

Non emettere FE per prestazioni a soggetti con P.IVA. Un medico che fattura a un’azienda con fattura cartacea è inadempiente agli obblighi di FE.

Confondere i codici tipo documento. La fattura elettronica sanitaria per soggetti PA usa codici specifici che devono essere impostati correttamente nel software.

Non aggiornare le impostazioni del software a metà anno. Se il software gestionale non è aggiornato con il regime 2026, potrebbe proporre FE anche per i privati, invertendo correttamente la logica.

Come DBMedica gestisce la fatturazione elettronica

Separazione automatica B2C / B2B / PA

DBMedica gestisce automaticamente la distinzione tra i diversi regimi di fatturazione. Quando si crea una fattura per un paziente persona fisica, il gestionale emette la fattura nel formato tradizionale — senza proporre l’invio al SdI. Quando il cliente è un soggetto con partita IVA (un’azienda, un ente), DBMedica prepara automaticamente il tracciato XML FatturaPA e lo trasmette tramite l’integrazione diretta con il SdI.

Questo elimina la necessità di ricordare manualmente “per chi devo fare FE e per chi no”: il gestionale gestisce la logica basandosi sul tipo di cliente registrato in anagrafica.

Fatturazione elettronica B2B e PA nativa

L’invio al SdI è integrato nativamente in DBMedica: non è necessario esportare file XML e caricarli manualmente su portali esterni. La fattura viene inviata direttamente e lo stato di elaborazione (consegnata, notificata, scartata) è visibile dalla lista fatture. In caso di scarto, DBMedica mostra il motivo esatto dello scarto per permettere la correzione e il re-invio.

Calcolo automatico del bollo e dell’IVA

Le prestazioni sanitarie hanno regole specifiche per l’imposta di bollo (applicabile oltre i 77,47 euro) e per l’IVA (spesso esente per le prestazioni di diagnosi e cura). DBMedica calcola automaticamente questi importi in base alla configurazione della prestazione nel listino, eliminando uno dei principali motivi di errore nelle fatture sanitarie.

Sistema Tessera Sanitaria integrato

Per le fatture ai pazienti privati, DBMedica gestisce in parallelo l’invio al STS: selezione del periodo, verifica dei codici fiscali, trasmissione del lotto, monitoraggio degli esiti. Il modulo STS è integrato nella stessa piattaforma della fatturazione, senza necessità di esportazioni o software separati.

Un solo software per tutti i regimi di fatturazione

La complessità del regime 2026 — FE obbligatoria per B2B/PA, vietata per B2C, STS per i privati — richiede un gestionale che conosca le regole e le applichi automaticamente, senza delegare la distinzione all’operatore. Richiedi una demo gratuita di DBMedica per vedere come la fatturazione elettronica B2B/PA, le fatture tradizionali per i privati e l’invio al STS sono gestiti in un unico flusso integrato, senza rischi di errore e senza processi manuali.

Fattura elettronica prestazioni sanitarie 2020

Anche per il 2020 sono state estese le norme che vietano l’invio di fatture elettroniche per tutte le prestazioni sanitarie o altre prestazioni che permettano di desumere lo stato di salute del paziente.

Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito alcuni dubbi sulla fattura elettronica per i medici e tutti gli operatori sanitari, in particolare per quanto riguarda obblighi e limitazioni.

L’AdE ha confermato il divieto di fatturazione elettronica anche per il 2020 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento alle sole fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS. Tali soggetti saranno tenuti ad emettere fatture cartacee e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo gli obblighi di legge.

Il divieto di invio delle E-Fatture vale sia per i medici che per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento a fatture per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre aggiunto alcuni chiarimenti su alcuni casi specifici e sempre riguardanti l’anno 2020:

  1. Nel caso di fatture contenenti sia spese sanitarie che non sanitarie, andrà effettuato l’invio al Sistema TS separando, ove possibile, le prestazioni non sanitarie con la tipologia “altre spese” (codice AA).
  2. Gli operatori sanitari che effettuano separatamente prestazioni sanitarie e non sanitarie, dovranno fatturare elettronicamente solo le prestazioni da cui non sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Ad esempio una fattura relativa ad una degenza dovrà essere emessa in forma cartacea anche quando non viene indicata la prestazione eseguita.
  3. Il divieto di invio della fattura elettronica vale anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione all’invio della fattura al sistema TS.
  4. Anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (es. fisioterapisti, podologi, logopedisti) vige il divieto esplicito di invio della fattura elettronica in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche come previsto dall’articolo 9-bis del d.l. n. 135 del 2018.

Resta invece l’obbligo di fattura elettronicha per tutte le prestazioni escluse ai punti precedenti come la vendita di servizi e prodotti non sanitari al paziente o la fornitura di servizi a professionisti o aziende (es. poliambulatorio che affitta una sala al medico, medico che fattura la parcella al poliambulatorio in cui presta servizio, visite di lavoro fatturate ad un azienda, etc.)

Per approfondimenti rimandiamo all’articolo di Agenda Digitale:
https://www.agendadigitale.eu/documenti/fattura-elettronica-e-prestazioni-sanitarie-ecco-le-regole-2020/


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