gestionale studio fisioterapico

FSE 2.0 e fisioterapisti: le indicazioni operative di FNOFI

Con il passaggio alla fase operativa del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, anche i fisioterapisti sono chiamati a partecipare attivamente alla digitalizzazione del fascicolo. FNOFI ha pubblicato le proprie indicazioni operative rivolte specificamente ai liberi professionisti, con requisiti tecnici precisi da rispettare.

Il quadro normativo: cosa cambia dal 31 marzo 2026

Il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2025) ha esteso l’ambito soggettivo del FSE 2.0 includendo esplicitamente gli studi fisioterapici tra le strutture tenute ad alimentare il fascicolo. La Phase 3 dell’implementazione FSE fissa il 31 marzo 2026 come data di entrata in regime operativo.

FNOFI ha scelto un approccio inclusivo: ha pubblicato indicazioni operative che coinvolgono tutti i fisioterapisti, compresi i liberi professionisti privati, invitandoli ad adeguarsi alle nuove regole senza attendere ulteriori chiarimenti normativi.

Chi opera all’interno di strutture SSN o con accreditamento è sicuramente soggetto all’obbligo. Per i liberi professionisti in regime puramente privato, la situazione normativa è ancora in evoluzione sul piano interpretativo: FNOFI non ha emesso un parere di esclusione e anzi invita ad anticipare l’adeguamento in via cautelativa.

Cosa richiedono le indicazioni operative FNOFI

FNOFI ha definito le indicazioni operative in un documento dedicato ai fisioterapisti liberi professionisti. I punti chiave riguardano:

1. Quali documenti trasmettere al FSE

Il fisioterapista deve inviare la documentazione clinica formale prodotta a seguito della prestazione: la relazione clinica iniziale (valutazione funzionale), il referto di fine ciclo riabilitativo e qualsiasi documento che attesti formalmente l’avvenuta prestazione sanitaria. Non rientrano nel perimetro FSE le fatture e la documentazione puramente amministrativa.

2. Tempi di trasmissione

Il decreto Phase 3 prevede che i documenti clinici vengano trasmessi entro 5 giorni dalla prestazione (o dalla validazione del referto da parte del professionista).

3. Formato: addio al PDF semplice

Il FSE 2.0 richiede interoperabilità a livello nazionale e — in prospettiva — europeo. I documenti devono essere prodotti in formato strutturato HL7 CDA, visualizzati al paziente come PDF ma con struttura dati standardizzata. Un PDF scansionato o un referto Word non sono conformi.

4. Firma digitale obbligatoria

Ogni documento clinico trasmesso al FSE deve essere firmato digitalmente (standard PAdES) dal fisioterapista che ha erogato la prestazione. La firma attribuisce responsabilità clinica e legale al documento.

5. Software gestionale certificato

Il fisioterapista non può generare manualmente file HL7 CDA: è necessario dotarsi di un software gestionale compatibile con il FSE 2.0, in grado di produrre documenti nel formato corretto, interfacciarsi in modo sicuro con il portale regionale e tracciare i log di trasmissione. Il software deve figurare nella lista ufficiale degli accreditati FSE 2.0 del Ministero della Salute (it-fse-accreditati).

6. Privacy e oscuramento selettivo

I fisioterapisti devono rispettare il diritto all’oscuramento selettivo: se un paziente chiede che una prestazione non sia visibile ad altri professionisti che consulteranno il fascicolo, il software deve poter gestire questa richiesta durante l’invio al gateway FSE.

Cosa fare in pratica

Se gestisci uno studio di fisioterapia o sei un libero professionista:

  1. Verifica la tua situazione con l’Ordine territoriale: l’implementazione è in fase di definizione regione per regione; il tuo OFI provinciale può indicarti lo stato esatto degli obblighi nella tua area
  2. Verifica il tuo software: contatta il fornitore e chiedi conferma che sia nella lista ufficiale degli accreditati FSE 2.0 e che supporti la generazione di documenti HL7 CDA con firma digitale integrata
  3. Procurati la firma digitale: se non l’hai ancora, attivala tramite il tuo Ordine provinciale o un provider accreditato
  4. Monitora la tua Regione: l’implementazione tecnica è regionale; le istruzioni operative per l’accesso al portale FSE variano da Regione a Regione
  5. Aggiorna i tuoi consensi: verifica che i tuoi moduli di consenso informato includano riferimenti al trattamento dati nell’ambito del FSE e al diritto di oscuramento selettivo

Come DBMedica supporta gli studi fisioterapici

DBMedica è incluso nella lista ufficiale degli software accreditati FSE 2.0 del Ministero della Salute (convalida completata ad aprile 2024) e supporta nativamente tutti i requisiti tecnici previsti dalle indicazioni FNOFI.

La piattaforma gestisce la generazione del documento clinico nel formato corretto (HL7 CDA), la firma digitale del referto, la trasmissione al gateway FSE entro i termini previsti e il tracciamento in tempo reale dello stato di ogni invio — con gestione degli errori e degli scarti direttamente dall’interfaccia del gestionale. Per i poliambulatori con reparti di fisioterapia, l’adeguamento FSE avviene in modo uniforme per tutte le specialità gestite dalla piattaforma.

Il tuo studio fisioterapico deve adeguarsi al FSE 2.0? Contattaci per verificare la compatibilità del tuo setup e attivare l’integrazione FSE senza interruzioni all’attività clinica.

Fonte: FNOFI — Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti

gestionale per studi odontoiatrici

FSE 2026 e studi odontoiatrici: il chiarimento di CAO e FNOMCeO

A poche ore dalla scadenza del 31 marzo 2026, CAO Nazionale e FNOMCeO hanno emesso un parere congiunto che chiarisce un punto rimasto a lungo in sospeso: i dentisti che esercitano esclusivamente in regime privato, senza alcun rapporto di accreditamento o convenzione con il SSN, non sono esplicitamente obbligati ad alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Cosa chiarisce il parere degli ordini

La Commissione Albo Odontoiatri (CAO) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) hanno analizzato il quadro normativo vigente — incluso il decreto del 30 dicembre 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2025, la cosiddetta “Phase 3” del FSE) — e sono giunte a una conclusione precisa.

Per i professionisti in libera professione pura, senza accreditamento né convenzione SSN, la legislazione primaria non contiene una previsione espressa che imponga in modo generalizzato l’obbligo di alimentazione del FSE. E, conseguentemente, non sono previste sanzioni amministrative specifiche nei loro confronti in caso di mancata alimentazione del fascicolo.

Posizione analoga è stata ribadita dall’Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) e confermata da diversi Ordini provinciali — tra cui l’OMCeO di Forlì-Cesena — che hanno richiesto e ricevuto chiarimenti dalle rispettive autorità sanitarie regionali.

Chi è obbligato e chi no

La distinzione è netta e si basa sul rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale:

Obbligati ad alimentare il FSE:

  • Studi odontoiatrici accreditati con il SSN
  • Studi odontoiatrici convenzionati con il SSN
  • Strutture sanitarie private che operano in regime SSN (anche parzialmente)
  • Professionisti che svolgono prestazioni nell’ambito di strutture pubbliche o convenzionate

Non esplicitamente obbligati (secondo il parere CAO/FNOMCeO):

  • Studi odontoiatrici che operano esclusivamente in regime privatistico puro, senza alcun rapporto con il SSN

Il ragionamento giuridico degli ordini si fonda sul fatto che l’obbligo di alimentazione del FSE è “strettamente correlato ai flussi informativi del Servizio Sanitario Nazionale”: chi non opera in quel sistema non genera i flussi che l’FSE è chiamato a raccogliere.

Il contesto normativo: perché la confusione

La questione ha generato ampia incertezza perché il decreto Phase 3 del 30 dicembre 2024 estende gli obblighi FSE alle “strutture private autorizzate” — e tutte le strutture sanitarie in Italia, inclusi gli studi dentistici privati, devono essere “autorizzate” per poter operare. Questa formulazione potrebbe essere letta come estensiva dell’obbligo a qualsiasi studio privato.

Gli ordini professionali, tuttavia, distinguono tra “autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria” (obbligatoria per chiunque) e “operatività nell’ambito del SSN” (condizione che determina l’obbligo FSE). L’assenza di un rapporto con il SSN esclude il soggetto dall’obbligo, almeno fino a ulteriori provvedimenti legislativi.

Un ulteriore elemento di incertezza riguarda le disposizioni regionali: alcune Regioni potrebbero adottare norme più ampie che estendono l’obbligo anche ai privati puri, trasformando quello che a livello nazionale è facoltativo in un obbligo locale. Il consiglio è di verificare la situazione specifica della propria regione.

Le scadenze del 31 marzo e cosa cambia adesso

Per le strutture obbligate — quelle con rapporti SSN — il 31 marzo 2026 rappresenta la data entro cui le Regioni avrebbero dovuto garantire l’abilitazione delle funzioni di accesso e alimentazione al FSE per le strutture private, con un target di alimentazione tempestiva del 90% dei documenti clinici prodotti. La piena operatività nazionale era prevista per giugno 2026.

Per gli studi odontoiatrici privati puri: il chiarimento degli ordini significa che non esistono scadenze né sanzioni immediate. Tuttavia, il quadro normativo è in evoluzione e una futura modifica legislativa potrebbe estendere l’obbligo. Non essere obbligati oggi non significa non esserlo mai.

Cosa fare in pratica

Se sei un dentista che opera esclusivamente in regime privatistico (nessun rapporto SSN):

  • Non sei obbligato ad alimentare il FSE secondo il parere CAO/FNOMCeO
  • Verifica se la tua Regione ha adottato disposizioni specifiche più restrittive
  • Tieniti aggiornato sull’evoluzione normativa: il quadro potrebbe cambiare

Se hai accreditamento o convenzione SSN, anche parziale:

  • L’obbligo si applica per le prestazioni erogate in quel contesto
  • Verifica che il tuo software gestionale sia tra quelli accreditati FSE 2.0 (lista ufficiale: it-fse-accreditati)
  • Assicurati che i tuoi medici dispongano di firma digitale per i referti

Come DBMedica gestisce l’integrazione FSE

Per gli studi odontoiatrici che rientrano nell’obbligo — o che scelgono di adeguarsi anticipatamente — DBMedica dispone di un’integrazione nativa con il gateway FSE 2.0, già inclusa nella lista ufficiale degli software accreditati del Ministero della Salute (convalida completata ad aprile 2024).

Il flusso è interamente gestito dalla piattaforma: il referto viene compilato, firmato digitalmente e trasmesso al gateway senza uscire dal gestionale. Gli stati di invio (Inviato, Accettato, Rifiutato) sono visibili in tempo reale, e in caso di scarto DBMedica mostra il motivo preciso per una correzione immediata.

Operi in regime SSN o vuoi adeguarti in anticipo? Contattaci per verificare se la tua configurazione FSE è già pronta o per attivare l’integrazione nel tuo studio.

Fonte: Odontoiatria33 / CAO Nazionale

gestionale per poliambulatorio

Telemedicina 2026: la piattaforma nazionale e gli impatti per gli studi privati

La Legge di Bilancio 2026 ha impresso una forte accelerazione alla telemedicina in Italia, stanziando 20 milioni di euro ad Agenas per coordinare i servizi digitali a distanza su scala nazionale. Entro il 30 giugno 2026 la piattaforma nazionale di telemedicina dovrà essere pienamente operativa e integrata con il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0. Per le strutture private che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, questo cambia concretamente il modo in cui i documenti clinici devono essere prodotti e trasmessi.

Cosa cambia con la Piattaforma Nazionale di Telemedicina

Il quadro normativo della telemedicina in Italia si è strutturato progressivamente: le Linee Guida approvate con il DM 21 settembre 2022 hanno definito i quattro servizi fondamentali — televisita, teleconsulto, telemonitoraggio e teleassistenza — e i requisiti tecnici e organizzativi minimi per erogarli.

La Legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo livello di coordinamento: Agenas diventa il soggetto responsabile della definizione degli standard operativi nazionali, della distribuzione dei dispositivi tecnologici ai professionisti e del monitoraggio della qualità dei servizi erogati. Il termine per la piena messa a regime della piattaforma è fissato al 30 giugno 2026.

L’elemento di maggiore impatto per le strutture sanitarie private è l’integrazione con il FSE 2.0: i documenti clinici prodotti nell’ambito di prestazioni di telemedicina — referti di televisita, report di telemonitoraggio, note di teleconsulto — devono essere trasmessi al Fascicolo Sanitario Elettronico con le stesse modalità e tempistiche degli altri documenti clinici (entro 5 giorni dall’erogazione della prestazione).

Chi è interessato

Le implicazioni pratiche della piattaforma nazionale di telemedicina riguardano direttamente:

  • Poliambulatori e centri medici che già erogano o intendono erogare televisite specialistiche
  • Medici specialisti che effettuano consulenze da remoto su pazienti non presenti fisicamente
  • Strutture di fisioterapia e riabilitazione che usano strumenti di telemonitoraggio per il follow-up dei pazienti
  • Qualsiasi struttura che produce documenti clinici da prestazioni a distanza, poiché questi devono confluire nel FSE come tutti gli altri referti

Le strutture che non erogano telemedicina non hanno obblighi nuovi immediati, ma devono comunque assicurarsi che il proprio gestionale sia pronto a gestire questo tipo di documenti nel momento in cui la pratica si diffonderà.

Cosa fare in pratica

Le strutture che erogano o pianificano di erogare prestazioni di telemedicina devono verificare tre aspetti:

1. Capacità di produrre documenti firmati digitalmente. I referti generati da televisite devono essere firmati digitalmente dal professionista con valore legale — la stessa firma qualificata o avanzata richiesta per i referti in presenza.

2. Integrazione con il FSE 2.0. I documenti devono essere trasmissibili al gateway nazionale FSE entro i termini previsti. Questo richiede che il gestionale in uso supporti l’invio e il tracciamento dello stato.

3. Informativa ai pazienti. Il paziente che accede a una prestazione di telemedicina deve ricevere un’informativa adeguata sulle modalità di trattamento dei dati raccolti durante la sessione a distanza.

Il ruolo del FSE nell’integrazione con la telemedicina

Il punto di convergenza tra telemedicina e infrastruttura digitale sanitaria è il Fascicolo Sanitario Elettronico. Un referto prodotto durante una televisita non è diverso, dal punto di vista normativo, da un referto prodotto durante una visita in presenza: deve essere firmato digitalmente, trasmesso al FSE entro 5 giorni e disponibile per la consultazione da parte del paziente e degli altri professionisti che lo hanno in cura.

Le strutture che hanno già implementato l’integrazione con il FSE 2.0 — sia per i referti tradizionali che per i documenti di telemedicina — si trovano in una posizione avvantaggiata rispetto alla scadenza del 30 giugno 2026.

Come DBMedica ti prepara

DBMedica include un’integrazione nativa con il FSE 2.0 che consente l’invio diretto dei referti dal gestionale al gateway nazionale. Quando il medico firma digitalmente un referto — sia per una visita in presenza che per una televisita — il sistema gestisce la formattazione nel formato richiesto e la trasmissione, con monitoraggio in tempo reale dello stato di ogni documento (Inviato, Accettato, Rifiutato, Errore).

Questa integrazione si applica a tutti i documenti clinici prodotti da DBMedica, indipendentemente dalla modalità di erogazione della prestazione. Strutture che già usano DBMedica per la firma digitale e l’invio al FSE sono quindi pronte a gestire anche i documenti generati da attività di telemedicina, senza necessità di sistemi aggiuntivi.

Richiedi una demo gratuita per vedere come DBMedica gestisce la firma digitale, l’invio al FSE e il tracciamento degli stati in un flusso integrato e a norma di legge.

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