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FSE 2026 e studi odontoiatrici: il chiarimento di CAO e FNOMCeO

A poche ore dalla scadenza del 31 marzo 2026, CAO Nazionale e FNOMCeO hanno emesso un parere congiunto che chiarisce un punto rimasto a lungo in sospeso: i dentisti che esercitano esclusivamente in regime privato, senza alcun rapporto di accreditamento o convenzione con il SSN, non sono esplicitamente obbligati ad alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Cosa chiarisce il parere degli ordini

La Commissione Albo Odontoiatri (CAO) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) hanno analizzato il quadro normativo vigente — incluso il decreto del 30 dicembre 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2025, la cosiddetta “Phase 3” del FSE) — e sono giunte a una conclusione precisa.

Per i professionisti in libera professione pura, senza accreditamento né convenzione SSN, la legislazione primaria non contiene una previsione espressa che imponga in modo generalizzato l’obbligo di alimentazione del FSE. E, conseguentemente, non sono previste sanzioni amministrative specifiche nei loro confronti in caso di mancata alimentazione del fascicolo.

Posizione analoga è stata ribadita dall’Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) e confermata da diversi Ordini provinciali — tra cui l’OMCeO di Forlì-Cesena — che hanno richiesto e ricevuto chiarimenti dalle rispettive autorità sanitarie regionali.

Chi è obbligato e chi no

La distinzione è netta e si basa sul rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale:

Obbligati ad alimentare il FSE:

  • Studi odontoiatrici accreditati con il SSN
  • Studi odontoiatrici convenzionati con il SSN
  • Strutture sanitarie private che operano in regime SSN (anche parzialmente)
  • Professionisti che svolgono prestazioni nell’ambito di strutture pubbliche o convenzionate

Non esplicitamente obbligati (secondo il parere CAO/FNOMCeO):

  • Studi odontoiatrici che operano esclusivamente in regime privatistico puro, senza alcun rapporto con il SSN

Il ragionamento giuridico degli ordini si fonda sul fatto che l’obbligo di alimentazione del FSE è “strettamente correlato ai flussi informativi del Servizio Sanitario Nazionale”: chi non opera in quel sistema non genera i flussi che l’FSE è chiamato a raccogliere.

Il contesto normativo: perché la confusione

La questione ha generato ampia incertezza perché il decreto Phase 3 del 30 dicembre 2024 estende gli obblighi FSE alle “strutture private autorizzate” — e tutte le strutture sanitarie in Italia, inclusi gli studi dentistici privati, devono essere “autorizzate” per poter operare. Questa formulazione potrebbe essere letta come estensiva dell’obbligo a qualsiasi studio privato.

Gli ordini professionali, tuttavia, distinguono tra “autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria” (obbligatoria per chiunque) e “operatività nell’ambito del SSN” (condizione che determina l’obbligo FSE). L’assenza di un rapporto con il SSN esclude il soggetto dall’obbligo, almeno fino a ulteriori provvedimenti legislativi.

Un ulteriore elemento di incertezza riguarda le disposizioni regionali: alcune Regioni potrebbero adottare norme più ampie che estendono l’obbligo anche ai privati puri, trasformando quello che a livello nazionale è facoltativo in un obbligo locale. Il consiglio è di verificare la situazione specifica della propria regione.

Le scadenze del 31 marzo e cosa cambia adesso

Per le strutture obbligate — quelle con rapporti SSN — il 31 marzo 2026 rappresenta la data entro cui le Regioni avrebbero dovuto garantire l’abilitazione delle funzioni di accesso e alimentazione al FSE per le strutture private, con un target di alimentazione tempestiva del 90% dei documenti clinici prodotti. La piena operatività nazionale era prevista per giugno 2026.

Per gli studi odontoiatrici privati puri: il chiarimento degli ordini significa che non esistono scadenze né sanzioni immediate. Tuttavia, il quadro normativo è in evoluzione e una futura modifica legislativa potrebbe estendere l’obbligo. Non essere obbligati oggi non significa non esserlo mai.

Cosa fare in pratica

Se sei un dentista che opera esclusivamente in regime privatistico (nessun rapporto SSN):

  • Non sei obbligato ad alimentare il FSE secondo il parere CAO/FNOMCeO
  • Verifica se la tua Regione ha adottato disposizioni specifiche più restrittive
  • Tieniti aggiornato sull’evoluzione normativa: il quadro potrebbe cambiare

Se hai accreditamento o convenzione SSN, anche parziale:

  • L’obbligo si applica per le prestazioni erogate in quel contesto
  • Verifica che il tuo software gestionale sia tra quelli accreditati FSE 2.0 (lista ufficiale: it-fse-accreditati)
  • Assicurati che i tuoi medici dispongano di firma digitale per i referti

Come DBMedica gestisce l’integrazione FSE

Per gli studi odontoiatrici che rientrano nell’obbligo — o che scelgono di adeguarsi anticipatamente — DBMedica dispone di un’integrazione nativa con il gateway FSE 2.0, già inclusa nella lista ufficiale degli software accreditati del Ministero della Salute (convalida completata ad aprile 2024).

Il flusso è interamente gestito dalla piattaforma: il referto viene compilato, firmato digitalmente e trasmesso al gateway senza uscire dal gestionale. Gli stati di invio (Inviato, Accettato, Rifiutato) sono visibili in tempo reale, e in caso di scarto DBMedica mostra il motivo preciso per una correzione immediata.

Operi in regime SSN o vuoi adeguarti in anticipo? Contattaci per verificare se la tua configurazione FSE è già pronta o per attivare l’integrazione nel tuo studio.

Fonte: Odontoiatria33 / CAO Nazionale