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Privacy e consenso GDPR nello studio medico: gli adempimenti 2026

Raccogliere il consenso privacy in uno studio medico non si esaurisce con un modulo firmato alla prima visita. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) chiede che il consenso sia specifico, informato, documentabile e — per alcune finalità — rinnovato nel tempo. Una gestione approssimativa espone lo studio a contestazioni del Garante per la protezione dei dati personali a prescindere dalla buona fede del titolare. In questa guida vediamo come tenere i consensi dei pazienti davvero a norma, senza affogare nella carta.

Perché il consenso è più di un modulo da firmare

Molti studi raccolgono un consenso generico alla prima visita, lo archiviano in un raccoglitore e considerano l’adempimento chiuso. Il GDPR chiede invece qualcosa di più preciso, e sono proprio i dettagli a saltare nella pratica quotidiana:

Ogni finalità ha la sua base, e il consenso non le copre tutte. Non tutto si regge sul consenso: la cura del paziente si fonda sul contratto di prestazione sanitaria, l’invio delle fatture al Sistema TS ha una sua disciplina con diritto di opposizione. Il consenso serve dove la finalità è davvero facoltativa — le comunicazioni promozionali su tutte — e va chiesto separatamente per ciascuna, così il paziente può dire sì a una e no a un’altra. Un unico «acconsento al trattamento dei dati» che pretende di coprire tutto è proprio ciò da evitare.

Alcuni consensi hanno una durata. I consensi facoltativi — marketing, comunicazioni promozionali — possono avere una validità limitata, oltre la quale vanno rinnovati. Il problema è che quasi nessuno studio tiene traccia di quando scadono, e un consenso scaduto usato come valido è una violazione.

Il consenso va dimostrato. Davanti a una verifica, lo studio deve poter mostrare che il consenso è stato raccolto, quando, con quale informativa e da quale paziente. Fogli cartacei firmati male e archiviati alla rinfusa raramente reggono a un controllo.

I minori richiedono attenzione in più. Per un paziente minore il consenso lo presta il genitore o il tutore: in uno studio con molti pazienti pediatrici, collegare correttamente chi firma per chi diventa complicato senza uno strumento dedicato.

Il consenso deve guidare le azioni dello studio. Non tutti i messaggi sono uguali: il promemoria di un appuntamento serve la prestazione in corso, le comunicazioni promozionali sono un’altra cosa e richiedono il consenso. A chi quel consenso non l’ha dato, i messaggi promozionali non vanno inviati. Se il consenso è solo un foglio in un cassetto e non parla con chi invia i messaggi, la violazione è sempre a un clic di distanza.

Come organizzare i consensi: 5 punti fermi

1. Distinguere i trattamenti necessari da quelli facoltativi

Il primo passo è classificare i trattamenti. Alcuni sono necessari per erogare la prestazione: la base giuridica è il contratto di cura, e serve fornire l’informativa senza un consenso ulteriore. Altri — le comunicazioni promozionali, o la trasmissione al Sistema TS, che ha una sua disciplina con diritto di opposizione — richiedono un consenso o la gestione di un’opposizione documentata. Questa distinzione va chiara nel registro dei trattamenti dello studio.

2. Preparare informative separate per finalità

Invece di un unico modulo che copre tutto, conviene informative distinte per finalità: il paziente firma quelle che accetta e rifiuta quelle che non gli interessano, senza che il rifiuto di una faccia saltare l’intero rapporto. Raccogliere consensi parziali in modo pulito è più robusto, oltre che più rispettoso.

3. Dare una scadenza ai consensi facoltativi

Per i consensi a finalità facoltative — marketing, comunicazioni promozionali — è utile fissare una durata massima, per esempio 24 mesi, trascorsa la quale il consenso va rinnovato. È coerente con il principio di minimizzazione: non si tiene per sempre un consenso raccolto anni prima per una finalità di cui il paziente si è dimenticato.

4. Raccogliere i consensi durante l’accettazione

La raccolta dei consensi non dovrebbe essere un’attività a parte, ma parte dell’accettazione del paziente. Ogni nuovo paziente firma le informative mentre si compila la sua scheda; i rinnovi si propongono quando il paziente torna e un consenso è scaduto. Così l’adempimento non dipende dalla memoria di chi è al banco.

5. Far leggere davvero l’informativa che si firma

L’informativa che il paziente firma deve essere leggibile e comprensibile, e possibilmente la stessa che può riprendere in un secondo momento. Un documento che il paziente può rileggere — scaricandolo o ricevendolo — è più solido di una firma apposta in fretta su un foglio che nessuno rilegge.

Come DBMedica gestisce i consensi GDPR

DBMedica è un software gestionale medico in cloud per studi e poliambulatori che collega la gestione dei consensi all’anagrafica del paziente e all’accettazione. I punti fermi qui sopra smettono di essere buone intenzioni e diventano il modo in cui lo studio lavora ogni giorno.

Informative su misura, con durata e documento collegato

Lo studio definisce le proprie informative, ognuna con un nome, il documento da far firmare e un livello di priorità: alcune segnalate come indispensabili, altre facoltative che il paziente può rifiutare senza che questo interrompa il rapporto. Quando manca un’informativa indispensabile, DBMedica lo segnala e propone di raccoglierla, invece di bloccare il lavoro. A ciascuna si può assegnare una durata: quando è impostata, il gestionale calcola la scadenza del consenso e avvisa quando si avvicina il rinnovo. Così le informative separate per finalità e la loro scadenza sono strutturate, non lasciate alla memoria.

Lo stato dei consensi visibile nella scheda del paziente

Nella scheda del paziente si vede in ogni momento quali informative ha sottoscritto, in che data, e se sono ancora valide o vicine alla scadenza. Sull’intera base pazienti si coglie a colpo d’occhio chi è in regola e chi no, senza aprire i fascicoli uno per uno.

L’avviso quando manca un consenso o è scaduto

Quando la segreteria gestisce un paziente a cui manca un consenso indispensabile, o che ne ha uno scaduto, DBMedica lo segnala. La raccolta o il rinnovo vengono proposti nel momento in cui il paziente è lì, senza dipendere dal fatto che qualcuno se ne ricordi.

Firma grafometrica dell’informativa

Le informative si fanno firmare al paziente con la firma grafometrica su tablet — la firma a mano che registra i dati biometrici del tratto e, apposta secondo le regole tecniche, ha valore di firma elettronica avanzata. Il documento firmato resta allegato al profilo del paziente, con data e contenuto, pronto da mostrare in caso di verifica: niente raccoglitori cartacei da cercare.

Il consenso che blocca gli invii non autorizzati

Prima di inviare una comunicazione promozionale via SMS, DBMedica verifica che il paziente abbia dato il relativo consenso: chi non lo ha fatto non la riceve. Il consenso non resta un foglio inerte, ma governa davvero cosa lo studio può inviare e a chi.

I consensi dei pazienti minori

DBMedica collega tra loro le anagrafiche — genitore e figlio, tutore e assistito — così il consenso per un minore si raccoglie e si conserva nel contesto giusto, con chiaro chi lo ha prestato e in quale veste.

Metti i consensi del tuo studio al riparo dalle contestazioni

Una gestione strutturata dei consensi tutela lo studio e trasmette professionalità al paziente. Scopri come informative su misura, stato dei consensi in anagrafica, firma grafometrica e verifica prima degli invii lavorano insieme nel gestionale per poliambulatorio di DBMedica e richiedi una demo gratuita: ti mostriamo come lo strumento supporta una gestione della privacy conforme al GDPR, lasciando allo studio le scelte che restano sue.

Domande Frequenti

Basta far firmare un unico modulo privacy alla prima visita?

No, e non tutto si regge sul consenso. La cura del paziente si fonda sul contratto di prestazione, l’invio al Sistema TS ha una sua disciplina con diritto di opposizione: per queste finalità serve l’informativa, non un consenso. Il consenso vero e proprio riguarda le finalità facoltative, come le comunicazioni promozionali, e va chiesto separatamente per ciascuna. Un unico «acconsento al trattamento dei dati» che pretende di coprire tutto, in caso di verifica, risulta debole.

I consensi privacy hanno una scadenza?

Quelli necessari alla cura restano validi per il rapporto con il paziente. I consensi facoltativi — marketing, comunicazioni promozionali — è buona pratica darli con una durata limitata (per esempio 24 mesi) e rinnovarli alla scadenza, in linea con il principio di minimizzazione. Un gestionale che calcola la scadenza evita di usare come valido un consenso ormai vecchio.

Come evito di mandare comunicazioni promozionali a chi non le ha autorizzate?

Legando l’invio allo stato del consenso in anagrafica: chi non ha acconsentito alle comunicazioni promozionali non deve riceverle (il promemoria di un appuntamento è un’altra cosa, legato alla prestazione). Quando questa verifica è automatica, il rischio di un invio non autorizzato sparisce alla radice, invece di dipendere dall’attenzione di chi preme «invia».

campagne di prevenzione studio medico

Garante Privacy 2026: le strutture sanitarie sotto la lente

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il piano delle attività ispettive per il primo semestre 2026, e tra i settori prioritari c’è di nuovo la sanità. Per una struttura sanitaria privata la notizia non è un allarme astratto: i controlli si concentrano su punti concreti — chi accede ai dati clinici, come si gestisce un data breach, come si documentano i consensi — e su questi il Garante ha già sanzionato. Vediamo cosa verifica nel 2026 e come arrivarci preparati.

Cosa controlla il Garante nel 2026

Il Garante ha programmato almeno quaranta accertamenti nel primo semestre 2026, anche con il supporto della Guardia di Finanza, e la sanità è tra le aree a più alta attenzione per la delicatezza dei dati trattati. Le verifiche nel settore sanitario si concentrano su tre ambiti:

  • Dossier sanitario e profili di accesso. L’accesso ai dati clinici deve rispettare i principi di necessità e minimizzazione: solo il personale che ha una relazione di cura con il paziente dovrebbe poterne consultare i dati. L’accesso indiscriminato da parte di personale amministrativo o di professionisti non coinvolti nella cura è tra le violazioni più frequenti.
  • Tracciabilità degli accessi. La struttura deve poter dimostrare chi ha avuto accesso a quali dati, quando e per quale motivo. L’assenza o l’incompletezza dei registri di accesso è già stata sanzionata.
  • Gestione dei data breach. Quando una violazione di dati può comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone, va notificata al Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore (articolo 33 del GDPR), sulla base di una valutazione del rischio documentata; se il rischio è improbabile la notifica non è dovuta. Nei casi di rischio elevato va informato anche l’interessato (articolo 34), salvo le eccezioni dell’art. 34(3): dati resi inintelligibili da misure adeguate, misure successive che scongiurano il rischio elevato, o comunicazione individuale che richiederebbe sforzi sproporzionati. Le misure di rimedio adottate devono essere concrete e documentate.

Le sanzioni del 2025: il Garante non esita

I provvedimenti del 2025 mostrano che il Garante sanziona le strutture sanitarie, anche pubbliche, sulla gestione del dossier sanitario:

  • con il provvedimento del 29 aprile 2025, la Regione Lombardia ha ricevuto una sanzione di 50.000 euro per violazioni nella gestione del dossier sanitario;
  • con il provvedimento del 4 agosto 2025, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze è stata sanzionata con 80.000 euro per l’illiceità del trattamento tramite il proprio dossier sanitario.

Gli importi si riferiscono a strutture pubbliche — per la struttura privata il parametro di proporzionalità è diverso — ma l’orientamento del Garante è chiaro: sul dossier sanitario e sugli accessi non c’è margine di leggerezza.

Cosa deve fare una struttura sanitaria privata

In vista di una possibile ispezione, le azioni prioritarie per studi medici e poliambulatori sono quattro.

  1. Verifica il registro dei trattamenti. Chi tratta dati sanitari su larga scala tiene un registro dei trattamenti (articolo 30 del GDPR): controlla che sia completo e allineato alle attività reali.
  2. Controlla i profili di accesso. Il personale di reception deve avere lo stesso accesso del medico specialista? I permessi vanno tarati sul principio del «bisogno di conoscere»: ogni operatore vede solo ciò che serve al suo ruolo.
  3. Documenta la raccolta dei consensi. In caso di ispezione, ogni trattamento deve avere una base giuridica dimostrabile; per i trattamenti facoltativi (come le comunicazioni promozionali) il consenso va documentato e rispettato.
  4. Datti una procedura per i data breach. La gestione di un incidente — un laptop rubato, un accesso non autorizzato, una email al destinatario sbagliato — va codificata: chi valuta, chi notifica il Garante, quali rimedi adottare.

Come DBMedica supporta la conformità

La conformità non è uno stato che si raggiunge una volta: è un processo continuo che richiede strumenti capaci di rendere visibili e governabili le dinamiche quotidiane del trattamento dei dati. DBMedica è un software gestionale medico in cloud per studi e centri medici, che tiene insieme agenda, cartella clinica e fatturazione con i dati custoditi in cloud. Su alcuni dei punti che il Garante verifica offre basi concrete.

Gli accessi sono governati da permessi per ruolo e per sede: la segreteria gestisce gli appuntamenti senza entrare nelle cartelle cliniche, il medico vede i pazienti della propria agenda, e nelle strutture con più sedi i dati restano separati per sede. È la risposta concreta al principio di minimizzazione dell’accesso. Sul fronte dei consensi, il gestionale documenta in anagrafica lo stato di ogni informativa e consenso — quale è stato raccolto, quando, se è ancora valido — così che la base giuridica di un trattamento sia dimostrabile senza cercarla tra fogli sparsi. I dati clinici sono conservati cifrati e ogni modifica alle cartelle genera una nuova versione, con lo storico consultabile.

Restano invece responsabilità della struttura le procedure organizzative: il registro dei trattamenti, la procedura di gestione dei data breach e la tracciabilità completa degli accessi. Il gestionale fa la sua parte tecnica; il percorso di conformità lo governa il titolare del trattamento.

Arrivare preparati, non rincorrere

Con la sanità di nuovo tra i settori prioritari del Garante, la conformità sui dati dei pazienti non è un adempimento da rimandare: profili di accesso ordinati, consensi documentati e una procedura per gli incidenti sono ciò che distingue una struttura pronta da una esposta. Guarda il gestionale per poliambulatorio di DBMedica e richiedi una demo gratuita: permessi per ruolo e sede, consensi documentati e dati cifrati in cloud, verificati sulla tua struttura.

Domande Frequenti

La mia struttura sanitaria privata può essere ispezionata dal Garante nel 2026?

Sì: il piano ispettivo del primo semestre 2026 mette la sanità tra i settori prioritari, con almeno quaranta accertamenti anche con il supporto della Guardia di Finanza. I controlli riguardano strutture pubbliche e private e si concentrano su dossier sanitario, profili di accesso ai dati clinici e gestione dei data breach.

Cosa verifica il Garante sugli accessi ai dati clinici?

Che l’accesso rispetti i principi di necessità e minimizzazione: solo il personale con una relazione di cura con il paziente dovrebbe poterne consultare i dati, e la struttura deve poter dimostrare chi ha avuto accesso a quali dati, quando e perché. L’accesso indiscriminato e l’assenza di tracciabilità sono tra le violazioni più sanzionate.

Entro quanto va notificato un data breach?

Quando la violazione può comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone, va notificata al Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore (articolo 33 del GDPR), previa valutazione del rischio documentata; se il rischio è improbabile la notifica non è dovuta. In caso di rischio elevato va informato anche l’interessato (articolo 34), salvo le eccezioni dell’art. 34(3) (dati resi inintelligibili, misure che scongiurano il rischio, sforzo sproporzionato). Conviene avere una procedura codificata prima che l’incidente avvenga: chi valuta il rischio, chi notifica, quali rimedi adottare.

Un gestionale mette la mia struttura in regola con il Garante?

No da solo. Un gestionale aiuta sulla parte tecnica — permessi per ruolo e per sede, consensi documentati in anagrafica, dati cifrati — ma il registro dei trattamenti, la procedura per i data breach e la tracciabilità completa degli accessi restano responsabilità organizzativa della struttura.

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NIS2 e sanità privata: si applica a poliambulatori e studi medici?

Quando si parla di NIS2 e cybersecurity in sanità, la prima domanda di un titolare di poliambulatorio è semplice: riguarda anche me? E non è una domanda con una risposta uguale per tutti: la NIS2 non guarda solo al settore, guarda soprattutto alle dimensioni della struttura — ed è un confine dove è facile sbagliare in tutti e due i sensi, allarmandosi per un obbligo che non c’è o ignorandone uno che c’è. Vediamo con precisione chi rientra, chi resta fuori e cosa devono fare i soggetti effettivamente coinvolti, senza allarmismi.

La NIS2 si applica agli studi medici e ai poliambulatori?

Non a tutti. La NIS2 è la direttiva europea sulla sicurezza informatica (Direttiva UE 2022/2555), recepita in Italia dal Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138. La sanità è tra i settori considerati «ad alta criticità», ma la direttiva non si applica per settore da solo: si applica per settore più dimensione. Sotto una certa soglia di dipendenti e di fatturato una struttura sanitaria privata resta fuori dagli obblighi. È il motivo per cui la maggior parte degli studi medici e dei poliambulatori di piccole e medie dimensioni non è tenuta ad adempiere alla NIS2.

Quali strutture sanitarie rientrano nella NIS2 (e quali no)

Il criterio dimensionale distingue tre situazioni. Nel settore sanitario, che rientra tra i settori ad alta criticità, valgono queste fasce (i dati vanno letti sul proprio bilancio e sull’ultima verifica ufficiale ACN):

  • Soggetti essenziali — le imprese grandi ai sensi della raccomandazione UE 2003/361/CE: almeno 250 dipendenti, oppure più di 50 milioni di euro di fatturato, oppure un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Qui rientrano cliniche private importanti, case di cura, grandi gruppi sanitari.
  • Soggetti importanti — le imprese medie: quelle che superano le soglie della piccola impresa (almeno 50 dipendenti, oppure oltre 10 milioni di euro di fatturato o di totale di bilancio) senza raggiungere quelle della grande. Qui possono rientrare i poliambulatori più strutturati e i centri con più sedi.
  • Sotto soglia (di norma esclusi) — le micro e piccole imprese: meno di 50 dipendenti e non oltre 10 milioni di euro di fatturato e di totale di bilancio. È la fascia in cui ricade la gran parte degli studi medici e dei poliambulatori. La NIS2 riguarda i soggetti almeno medi, quindi queste strutture restano fuori dagli obblighi, salvo che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale non le identifichi in modo specifico (per esempio come unico fornitore di un servizio essenziale su un territorio).

La differenza tra essenziale e importante non cambia solo l’etichetta: incide sul regime di vigilanza e sul tetto delle sanzioni. Ma il punto per un titolare è a monte: prima verifica se rientri, contando dipendenti e fatturato — includendo, secondo i criteri UE 2003/361/CE, anche le eventuali imprese associate e collegate — e solo dopo ragiona sugli adempimenti. Nel dubbio sulla soglia, la valutazione va fatta con il proprio consulente sulla base dei dati aggiornati e delle indicazioni dell’ACN.

Cosa devono fare le strutture sanitarie che rientrano

Se la struttura supera la soglia, gli obblighi principali sono tre e si muovono su tempi diversi.

  • Registrazione all’ACN. I soggetti nel perimetro si registrano sulla piattaforma dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale in una finestra annuale, dal 1° gennaio al 28 febbraio. Chi si era già registrato l’anno precedente conferma o aggiorna i dati; chi entra per la prima volta nel perimetro effettua la prima registrazione. La finestra del 2026 si è chiusa il 28 febbraio: i nuovi soggetti si registrano nella finestra successiva.
  • Notifica degli incidenti significativi. Il regime di notifica al CSIRT Italia è operativo dal gennaio 2026. In caso di incidente rilevante è prevista una pre-notifica entro 24 ore dalla scoperta e una notifica entro 72 ore; l’articolo 25 del D.Lgs. 138/2024 richiede inoltre una relazione finale entro un mese dalla notifica (con relazioni intermedie sui progressi, se l’incidente è ancora in corso).
  • Misure di sicurezza tecniche e organizzative. Gestione del rischio, controllo degli accessi, backup e continuità operativa, cifratura, piano di risposta agli incidenti, formazione del personale. Non sono solo scelte di software: riguardano l’organizzazione interna e vanno adottate entro i termini fissati dalle determinazioni dell’ACN.

Come DBMedica ti aiuta a proteggere i dati dei pazienti

La NIS2 riguarda l’organizzazione nel suo complesso, non un singolo programma: nessun gestionale, da solo, rende una struttura «conforme alla NIS2». Detto questo, il modo in cui custodisci i dati dei pazienti è una parte concreta del quadro, e vale a prescindere dall’obbligo NIS2 — perché la protezione dei dati sanitari è già richiesta dal GDPR. DBMedica è un software gestionale medico in cloud per studi e centri medici, che tiene insieme agenda, cartella clinica e fatturazione con i dati custoditi in cloud. Su questo fronte offre alcune basi utili.

  • Dati in cloud con backup. Le informazioni cliniche e amministrative non vivono sul singolo computer dello studio: sono conservate in cloud, con copie di sicurezza gestite dall’infrastruttura.
  • Accessi controllati per ruolo. Ogni collaboratore vede e fa solo ciò che gli compete: medico, segreteria e amministrazione hanno livelli di accesso distinti, e nelle strutture con più sedi i dati restano separati per sede.
  • Trasmissioni cifrate. Il traffico tra il tuo browser e il gestionale è cifrato: è un controllo tecnico che aiuta a proteggere i dati in transito.

Sono tasselli che alleggeriscono la parte «tecnica» della sicurezza, non un bollino di conformità: le procedure organizzative, la valutazione del rischio e gli adempimenti verso l’ACN restano responsabilità della struttura.

In sintesi: prima verifica se rientri

La NIS2 non è un obbligo per tutta la sanità privata: conta la dimensione della struttura, e la maggior parte degli studi e dei poliambulatori resta fuori. Il primo passo non è comprare tecnologia, è contare dipendenti e fatturato per capire se sei nel perimetro; se lo sei, il percorso passa da registrazione ACN, notifica degli incidenti e misure organizzative. In ogni caso, proteggere i dati dei pazienti è già un dovere: se vuoi un gestionale che tenga le informazioni in cloud con backup e accessi controllati, guarda il gestionale per poliambulatorio di DBMedica e richiedi una demo gratuita.

Domande Frequenti

La NIS2 si applica al mio studio medico?

Di norma no, se lo studio ha meno di 50 dipendenti e non supera i 10 milioni di euro di fatturato o di totale di bilancio: in quel caso è una micro o piccola impresa, resta sotto la soglia dimensionale e non rientra negli obblighi NIS2. La direttiva si applica ai soggetti almeno medi — le strutture sanitarie medie e grandi — non ai piccoli studi. Resta possibile, in via di eccezione, che l’ACN individui in modo specifico anche un soggetto sotto soglia (per esempio come unico fornitore di un servizio essenziale su un territorio): in quel caso rientra negli obblighi e nelle relative sanzioni.

Quali poliambulatori devono registrarsi all'ACN?

Quelli almeno di medie dimensioni secondo i criteri della raccomandazione UE 2003/361/CE. Una PMI ha meno di 250 dipendenti e resta entro una soglia finanziaria (fatturato fino a 50 milioni oppure totale di bilancio fino a 43 milioni): fatturato e totale di bilancio sono alternativi tra loro, ma superare da solo il tetto dei 250 dipendenti basta a uscire dalla categoria PMI. L’obbligo di registrazione parte dalle imprese medie (dai ~50 dipendenti e oltre i 10 milioni di fatturato o di bilancio); i soggetti essenziali sono le imprese grandi (dai 250 dipendenti, oppure oltre 50 milioni di fatturato o 43 di totale di bilancio). La classificazione esatta va verificata col proprio consulente e sulle indicazioni dell’ACN. Un poliambulatorio micro o piccolo, sotto quelle soglie, di norma non è tenuto a registrarsi, salvo un’identificazione specifica da parte dell’ACN.

Un gestionale medico basta per essere conformi alla NIS2?

No. La NIS2 richiede misure organizzative, valutazione del rischio, procedure di notifica e adempimenti verso l’ACN: un software, per quanto sicuro, ne copre solo la parte tecnica. Custodire i dati in cloud con backup, accessi per ruolo e trasmissioni cifrate aiuta, ma non sostituisce il percorso di conformità della struttura.

Quali sono le sanzioni previste dalla NIS2?

Per i soggetti essenziali si arriva fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo mondiale; per i soggetti importanti fino a 7 milioni di euro o all’1,4%. In entrambi i casi, come previsto dall’articolo 38, comma 9, del D.Lgs. 138/2024, si applica l’importo più elevato tra i due. Le sanzioni riguardano però solo chi rientra effettivamente nel perimetro: una struttura sotto soglia di norma non è esposta, salvo che l’ACN non l’abbia individuata specificamente.

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