Un medico deve fare la fattura elettronica? Cosa cambia per lo studio nel 2026

«Un medico deve fare la fattura elettronica?» è la prima domanda che si apre quando in uno studio si parla di fatturazione. E la risposta non è un sì o un no secco: dipende da due cose insieme — a chi intesti la fattura e che tipo di prestazione stai fatturando. È proprio l’intreccio di questi due criteri a generare l’errore più comune, in entrambe le direzioni. Qui sotto vediamo, caso per caso, cosa cambia nel 2026 per uno studio o un centro medico privato e come mandare ogni fattura sul canale giusto.

Un medico deve fare la fattura elettronica? Dipende da chi paga e da che prestazione

La fattura elettronica via SDI è l’obbligo generale per i titolari di partita IVA dal 1° gennaio 2019. Per la sanità c’è una regola a parte, ma vale meno di quanto si pensa: non riguarda tutto ciò che fatturi al paziente, riguarda solo le prestazioni sanitarie. A decidere il canale sono due criteri insieme — a chi è intestata la fattura (una persona fisica, cioè il paziente, oppure un’azienda, un ente, la PA) e se la prestazione è sanitaria o no. Ecco i casi:

  • Prestazione sanitaria a un paziente (persona fisica): fattura elettronica vietata. Si emette una fattura non elettronica (cartacea o PDF) e la spesa si trasmette al Sistema Tessera Sanitaria.
  • Prestazione non sanitaria a un paziente (persona fisica): fattura elettronica dovuta, via SDI — è il caso B2C. Vale per ciò che non ha finalità di cura (un prodotto venduto, un servizio non sanitario). Qui non c’è invio al Sistema TS.
  • Fattura a un’azienda, un ente, un’assicurazione o la Pubblica Amministrazione: fattura elettronica obbligatoria in ogni caso, sanitaria o no, in formato XML FatturaPA via SDI.

Quando la fattura elettronica è vietata: le prestazioni ai pazienti

Per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche l’emissione della fattura elettronica tramite SDI è vietata. La ragione è la tutela dei dati sanitari del paziente: sono dati particolari e non devono transitare dallo SDI. Il divieto nasce con l’articolo 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ed è stato per anni una misura temporanea, prorogata di volta in volta (l’ultima proroga arrivava fino al 31 marzo 2025). Con il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, il correttivo della riforma fiscale in vigore dal 13 giugno 2025, la temporaneità è stata eliminata: dal 2026 il divieto è definitivo, non più un termine da rinnovare ogni anno.

In pratica: per una prestazione sanitaria al paziente emetti una fattura non elettronica (cartacea o in PDF) e la spesa la comunichi al Sistema TS, che resta l’unico canale con cui il dato arriva all’Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato. Per il dettaglio del perché e dei casi limite abbiamo un approfondimento sul divieto di fattura elettronica verso il paziente.

Quando invece va fatta anche al paziente: le prestazioni non sanitarie

Qui sta l’errore più diffuso: pensare che al paziente non vada mai la fattura elettronica. Non è così. Il divieto riguarda solo le prestazioni sanitarie. Se a una persona fisica fatturi qualcosa che non ha finalità di cura — la vendita di un prodotto, un servizio non sanitario — quella fattura segue la regola ordinaria e va emessa in fattura elettronica via SDI, come una normale fattura B2C. In quel caso non c’è invio al Sistema TS: al Sistema TS vanno solo le spese sanitarie. La condizione, per una fattura non sanitaria a una persona fisica, è che non lasci desumere lo stato di salute del paziente.

Quando la fattura elettronica è obbligatoria: aziende (B2B), enti e PA

Il divieto riguarda solo le prestazioni sanitarie rese al paziente. Quando la fattura è intestata a chi non è una persona fisica — un’azienda che paga la visita ai dipendenti, un’assicurazione, una convenzione, un ente, la Pubblica Amministrazione — la fattura elettronica è sempre obbligatoria, sanitaria o no. In questi casi il documento va prodotto in XML FatturaPA e inviato allo SDI, con l’imposta di bollo, la ritenuta d’acconto e la cassa previdenziale calcolate secondo il regime fiscale del professionista. È lo stesso studio, ma il canale cambia a seconda di chi ha in mano la fattura e di che prestazione è: sbagliarlo è l’errore più comune, in entrambi i sensi.

Attenzione: la fattura elettronica non è il Sistema TS

Sono due adempimenti distinti e vanno tenuti separati. La fattura elettronica è il documento fiscale che, quando serve, viaggia sullo SDI. L’invio al Sistema Tessera Sanitaria è la comunicazione delle spese sanitarie che alimenta il 730 precompilato del paziente. Il fatto che al paziente tu non faccia la fattura elettronica non ti esonera dall’invio al Sistema TS: anzi, proprio perché quel documento non passa dallo SDI, il Sistema TS è l’unica via con cui la spesa arriva all’Agenzia delle Entrate. Il Sistema TS ha le sue scadenze, oggi annuali; la fattura elettronica ha le sue regole di emissione. Confonderli è la seconda fonte di errori.

Come DBMedica ti aiuta a non sbagliare canale

Il punto pratico non è «fare la fattura elettronica»: è mandare ogni documento sul canale giusto senza doverci pensare ogni volta — e per la maggior parte degli studi il canale di tutti i giorni è il Sistema TS, dove finiscono le spese sanitarie dei pazienti. DBMedica è un software gestionale medico in cloud per studi e centri medici privati, che tiene insieme agenda, cartella clinica, fatturazione elettronica allo SDI e invio al Sistema TS. Sui problemi qui sopra fa quattro cose concrete.

Le spese dei pazienti al Sistema TS, senza arrivare col fiato corto

Per la maggior parte degli studi il canale quotidiano non è lo SDI, ma il Sistema TS: è lì che vanno le spese sanitarie dei pazienti. DBMedica prepara quelle spese e le trasmette al Sistema TS quando vuoi — mese per mese o a fine anno — con le opposizioni dei pazienti già escluse dai dati e gli scarti elencati uno per uno da correggere, invece di scoprirli tutti insieme sotto scadenza. È il punto in cui uno studio perde più tempo, ed è quello che ti togliamo di mezzo.

Il documento e il canale giusto per ogni caso

Per la prestazione sanitaria al paziente, DBMedica emette una fattura non elettronica e prepara la spesa per il Sistema TS. Per le fatture ad aziende, enti e assicurazioni — e per le prestazioni non sanitarie a una persona fisica — genera l’XML in formato FatturaPA per l’invio allo SDI. A guidare il caso sono l’intestatario e il tipo di prestazione che imposti, così a ciascuno corrisponde il documento giusto e non ti ritrovi a mandare allo SDI una spesa sanitaria che andava solo al Sistema TS, né a dimenticare la fattura elettronica dove invece serve.

La fattura elettronica pronta, l’invio lo confermi tu

Per le fatture ad aziende ed enti, DBMedica compone l’XML FatturaPA e calcola bollo virtuale, ritenuta d’acconto e cassa previdenziale secondo il regime del professionista. L’invio allo SDI lo confermi tu, e ne segui lo stato. Se preferisci, scarichi le fatture in XML e le fai inviare dal tuo commercialista: non sei legato al nostro invio.

La fattura nasce dalla prestazione, non da un secondo inserimento

La fattura, elettronica o no, parte dalla prestazione registrata in agenda, con il prezzo preso dal listino giusto per quel caso. Numerazione e sezionale sono impostati per sede e per medico. Così il documento arriva già coerente al momento dell’invio, invece di essere ricostruito a mano prima di spedirlo.

Due canali, un solo flusso

Per uno studio medico la fattura elettronica non è una regola sola ma un bivio a due criteri: vietata per le prestazioni sanitarie al paziente, dovuta negli altri casi — comprese le prestazioni non sanitarie al paziente e tutte le fatture ad aziende, enti e PA — con il Sistema TS che corre in parallelo per le sole spese sanitarie. Tenere queste strade su un flusso solo, che parte dalla prestazione, è ciò che evita gli errori più costosi. Guarda il gestionale per studio medico di DBMedica e richiedi una demo gratuita: fattura dalla prestazione, XML FatturaPA verso lo SDI, fatture e invio al Sistema TS per i pazienti, configurati sul tuo studio.

Domande Frequenti

Un medico deve fare la fattura elettronica ai pazienti?

Dipende dalla prestazione. Se è sanitaria, verso il paziente (persona fisica) la fattura elettronica tramite SDI è vietata, per la tutela dei dati sanitari: si emette una fattura non elettronica e si trasmette la spesa al Sistema Tessera Sanitaria. Se invece la prestazione non è sanitaria (un prodotto, un servizio senza finalità di cura), la fattura elettronica va emessa via SDI come una normale fattura B2C.

Quando è obbligatoria la fattura elettronica per uno studio medico?

Sempre quando la fattura è intestata a chi non è una persona fisica — un’azienda o altro titolare di partita IVA, un ente, un’assicurazione o la Pubblica Amministrazione — a prescindere dal tipo di prestazione. E anche verso un paziente quando la prestazione non è sanitaria. In tutti questi casi va emessa in XML FatturaPA e inviata allo SDI. È vietata solo per le prestazioni sanitarie rese a una persona fisica.

Il divieto per le prestazioni ai pazienti è ancora in vigore nel 2026?

Sì, ed è diventato definitivo. Prima era una misura temporanea prorogata ogni anno; il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha eliminato la temporaneità, quindi dal 2026 il divieto vale a regime, senza più un termine da rinnovare.

Se non faccio la fattura elettronica al paziente, devo comunque inviare al Sistema TS?

Sì. Sono due cose diverse: l’invio al Sistema Tessera Sanitaria resta obbligatorio anche quando la fattura al paziente non è elettronica. È il canale con cui la spesa arriva all’Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato.

E se la stessa fattura ha sia prestazioni sanitarie sia altre voci?

Conta il documento, non la singola riga. Se una stessa fattura al paziente mette insieme una prestazione sanitaria e una voce non sanitaria, l’intera fattura non può passare dallo SDI: si emette cartacea o in PDF e i dati vanno al Sistema TS. Le voci non sanitarie possono viaggiare in fattura elettronica via SDI solo se le emetti su una fattura separata, e a patto che non lascino desumere lo stato di salute del paziente. I casi limite sono chiariti nella circolare 14/E del 17 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

fatturare pazienti esteri

Per quanto conservare referti e cartelle nello studio medico

Referti, cartelle cliniche, consensi e fatture si accumulano anno dopo anno, e conservarli non è una scelta organizzativa: è un obbligo, con tempi diversi a seconda del documento. Ma tenere tutto in armadi di faldoni per decenni è costoso e rischioso, e una scansione salvata su un computer non ha di per sé valore legale. In questa guida vediamo per quanto vanno conservati referti e documenti sanitari nello studio, e come passare al digitale senza perdere il valore legale della carta.

Per quanto vanno conservati i documenti sanitari

Non tutti i documenti hanno la stessa durata di conservazione obbligatoria. I riferimenti principali per uno studio o un poliambulatorio sono questi:

  • Cartelle cliniche e referti. Per le strutture di ricovero e cura, pubbliche e private, la cartella clinica con i relativi referti va conservata illimitatamente (Circolare del Ministero della Sanità n. 900.2/AG464/260 del 19 dicembre 1986). Lo studio o il poliambulatorio senza degenza non ha un termine unico di legge: conserva la documentazione clinica per tutto il tempo utile a tutelare paziente e struttura, in funzione dei termini di prescrizione e delle finalità del trattamento richieste dal Garante privacy.
  • Documentazione radiologica: le immagini almeno 10 anni, i referti a tempo indeterminato. I documenti iconografici — radiografie e immagini diagnostiche — si conservano per un minimo di dieci anni, mentre i referti radiologici restano disponibili senza limiti di tempo (decreto ministeriale del 14 febbraio 1997, art. 4, comma 3).
  • Fatture e documenti fiscali: almeno 10 anni. Le scritture contabili e le fatture vanno conservate dieci anni ai fini civilistici e tributari (articolo 2220 del Codice civile).
  • Consensi informati: per la durata del rapporto e oltre. Si conservano finché serve a documentare la prestazione e a difendersi in un eventuale contenzioso, in funzione dei termini di prescrizione.

Davanti a questi numeri, l’archivio cartaceo mostra subito il suo limite: conservare per dieci anni o per sempre, su carta, significa spazio, costi e il rischio concreto di un documento perso, deteriorato o illeggibile proprio quando serve.

Perché la carta non basta più (e la scansione da sola nemmeno)

Un documento sanitario ha valore probatorio: deve dimostrare cosa è stato fatto, quando, da chi e con quale esito. Un faldone deteriorato o smarrito perde questo valore, e con esso lo studio perde la capacità di difendersi in un contenzioso. Ritrovare un referto di tre anni fa in un archivio di carta può richiedere ore; un backup non esiste; un allagamento o un incendio cancellano tutto in una notte.

Molti studi hanno reagito «digitalizzando»: scansionano i documenti e li salvano su un computer. Ma una scansione su un disco fisso non è conservazione a norma: è una copia informale, che non sostituisce legalmente l’originale cartaceo. Per avere valore, il documento digitale deve seguire regole precise.

Come conservare i documenti sanitari a norma in digitale

1. Distinguere l’archiviazione dalla conservazione a norma

Salvare un file su un computer o in cloud significa solo archiviarlo. La conservazione a norma è un processo regolato che garantisce nel tempo integrità, autenticità, affidabilità, leggibilità e reperibilità del documento: solo un documento conservato così può sostituire legalmente l’originale cartaceo. Le regole sono fissate dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e dalle Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

2. Sapere cosa deve garantire il sistema di conservazione

Le Linee guida AgID chiedono che il sistema di conservazione assicuri alcune qualità del documento:

  • Integrità: dopo la conservazione il documento non si può alterare, e ogni modifica resta tracciata.
  • Autenticità: si può verificare chi ha formato il documento.
  • Affidabilità: il processo di conservazione è documentato e verificabile.
  • Leggibilità nel tempo: si usano formati aperti e duraturi (il PDF/A è lo standard indicato).
  • Reperibilità: ogni documento si ritrova attraverso informazioni strutturate che lo descrivono.

3. Firmare per rafforzare il valore probatorio

Vale la pena tenere distinte tre cose: la conservazione a norma preserva il documento nel tempo (integrità, autenticità, leggibilità, reperibilità); la validità come forma scritta e il valore probatorio dipendono invece dalla firma. Un documento può essere conservato a norma anche senza firma; la firma non è quindi sempre un obbligo, ma quando c’è rafforza il valore probatorio, lega il documento a chi lo ha prodotto e rende evidente ogni modifica successiva. Se la firma serve — dipende dal tipo di documento e dalle regole applicabili — il referto lo firma il professionista con la propria firma digitale, mentre i documenti che firma il paziente sul posto (consensi, moduli) si raccolgono con la firma grafometrica su tablet, che, apposta secondo le regole tecniche, ha valore di firma elettronica avanzata.

4. Tenere lo storico delle versioni

Un documento sanitario cambia nel tempo: una cartella si aggiorna a ogni visita, un referto può essere integrato. Conservare le versioni precedenti e registrare chi ha modificato cosa e quando serve sia per la conformità sia per la tutela dello studio: in un contenzioso, lo storico dimostra l’evoluzione del documento.

5. Impedire cancellazioni premature

Ogni tipo di documento ha la sua durata — le immagini radiologiche almeno dieci anni, le fatture dieci, le cartelle a lungo o senza limiti nelle strutture di ricovero e cura: il sistema deve rispettarle e impedire che un documento venga cancellato prima del tempo, per errore o per leggerezza. La conservazione digitale è utile solo se è anche affidabile.

Come DBMedica ti aiuta a conservare i documenti a norma

DBMedica è un software gestionale medico in cloud per studi e poliambulatori che tiene insieme la produzione, la firma, lo storico e la consegna dei documenti sanitari nello stesso flusso di lavoro. Le condizioni per conservare a norma — firma, integrità, tracciabilità, formati leggibili — non richiedono programmi separati da far dialogare a fatica.

Documenti digitali con dati cifrati

Le cartelle e i documenti sanitari nascono già in digitale, con i dati sensibili conservati cifrati: le informazioni restano protette anche in caso di accesso non autorizzato al supporto di archiviazione. Ogni documento è collegato al paziente, alla prestazione e al professionista, con le informazioni che ne permettono il ritrovamento.

Firma digitale del referto e firma grafometrica

Il medico firma referti e cartelle con la firma digitale senza uscire dal gestionale; i documenti che il paziente firma sul posto — consensi, moduli — si raccolgono con la firma grafometrica su tablet. La firma è apposta al PDF senza passaggi manuali né software esterni: rende il documento più solido come prova e lo prepara al versamento in conservazione, che poi ne garantisce integrità e leggibilità nel tempo.

Storico delle versioni e tracciabilità

Ogni modifica a una cartella o a un referto genera una nuova versione: DBMedica conserva lo storico e permette di risalire a ogni versione precedente, con chi l’ha modificata e quando. È la tracciabilità che le regole richiedono e la prova documentale che tutela lo studio in un contenzioso.

Consegna al paziente e trasmissione al Fascicolo

I referti e i documenti si consegnano al paziente tramite il portale pazienti, dove ognuno scarica i propri documenti da un’area riservata — il canale da preferire ai referti spediti via email non protetta. Per le strutture che hanno attivato l’integrazione, i documenti possono essere trasmessi al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Modelli di documento uniformi

Lo studio configura i propri modelli di cartella e referto — con intestazione, campi previsti e struttura — una volta sola, e ogni documento prodotto segue lo stesso standard. Meno errori di compilazione, e documenti completi e coerenti, come la conservazione a norma richiede.

Trasforma l’archivio da problema a risorsa

La conservazione digitale non è un progetto da rimandare: è un obbligo che, con gli strumenti giusti, diventa un vantaggio quotidiano — documenti sempre reperibili, firmati, cifrati e tracciati nel tempo. Scopri come firma, storico delle versioni e consegna dei documenti lavorano insieme nel gestionale per poliambulatorio di DBMedica e richiedi una demo gratuita: ti mostriamo come conservare referti e cartelle a norma senza montagne di carta.

Domande Frequenti

Per quanti anni va conservata una cartella clinica?

Nelle strutture di ricovero e cura, pubbliche e private, la cartella clinica con i suoi referti va conservata illimitatamente. Per uno studio o un poliambulatorio senza degenza non c’è un termine unico: si conserva finché serve a tutelare paziente e struttura, in funzione dei termini di prescrizione e della privacy. Altri documenti hanno durate proprie: almeno dieci anni per le immagini radiologiche e per le fatture. In pratica conviene un sistema che gestisca queste durate diverse senza cancellazioni premature.

Una scansione salvata sul computer basta a conservare a norma?

No. Salvare un file è archiviazione, non conservazione a norma: una scansione su un disco non sostituisce legalmente l’originale cartaceo. Per avere valore, il documento va versato in un sistema che ne garantisca integrità, autenticità, leggibilità nel tempo (in un formato duraturo come il PDF/A) e reperibilità, secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale e le Linee guida AgID.

Serve la firma digitale per conservare referti e cartelle?

Non sempre: la conservazione a norma può preservare anche un documento non firmato, purché il sistema ne garantisca integrità, immodificabilità, autenticità, leggibilità e reperibilità. La firma — digitale per il referto del professionista, grafometrica per i moduli firmati dal paziente — non è quindi un obbligo assoluto, ma rafforza il valore probatorio del documento e rende evidente ogni modifica successiva.

cartella clinica elettronica

La cartella clinica elettronica è obbligatoria per lo studio medico? Normativa e conservazione (2026)

È una delle prime domande di chi apre o rinnova uno studio: la cartella clinica elettronica è obbligatoria? La risposta secca conta meno di quello che c’è subito dopo, perché nel momento in cui la cartella diventa digitale scattano requisiti precisi — integrità, firma, conservazione — e se mancano il suo valore probatorio si riduce, cosa che pesa soprattutto in un contenzioso. Vediamo cosa dice davvero la normativa nel 2026, quanto va conservata la documentazione e in cosa la cartella clinica elettronica è diversa dal Fascicolo Sanitario.

La cartella clinica elettronica è obbligatoria?

Per gli studi e le strutture sanitarie private non esiste, ad oggi, una norma che imponga di abbandonare la carta e tenere le cartelle in formato elettronico: la scelta resta del professionista. Ciò che la legge disciplina non è se digitalizzare, ma come. Quando decidi di usare una cartella in formato digitale, questa deve garantire l’integrità del contenuto, l’identificazione di chi scrive, l’ordine cronologico delle annotazioni e la conservazione sicura nel tempo: sono gli stessi requisiti che rendono affidabile una cartella cartacea, tradotti nel mondo digitale.

L’obbligo, insomma, non è sul supporto ma sulla qualità di ciò che tieni. Una cartella digitale «a metà» — file sparsi, documenti non firmati, nessuna conservazione a norma — rischia di valere meno di un quaderno cartaceo.

Cosa dice la normativa sulla cartella clinica elettronica nel 2026

Non c’è una singola «legge sulla cartella clinica elettronica», ma un insieme di norme che si sommano. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) stabilisce quando un documento informatico ha lo stesso valore di quello cartaceo. Il GDPR (Reg. UE 2016/679) impone come trattare e proteggere i dati sanitari, che sono dati particolari. Le Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici dettano le regole tecniche della conservazione a norma. La firma — digitale o elettronica avanzata, secondo il Regolamento eIDAS — identifica l’autore e blocca il contenuto; per attribuire al documento una data certa opponibile serve però una validazione temporale qualificata (come la marca temporale o la conservazione a norma), che la sola firma non garantisce da sé.

Cartella clinica elettronica, cartella digitalizzata e FSE non sono la stessa cosa

Sono tre cose diverse che spesso si confondono. La cartella clinica elettronica è la cartella nativa digitale dello studio: viene creata, compilata e firmata direttamente in formato elettronico. La cartella digitalizzata è invece la vecchia cartella cartacea scansionata: una copia, non un originale nativo. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è un’altra cosa ancora: è il sistema pubblico, regionale e nazionale, che raccoglie i documenti sanitari del cittadino provenienti da più strutture. La tua cartella resta tua e vive nel tuo gestionale; al FSE trasmetti i documenti previsti, come i referti firmati. Sul rapporto tra studio privato e FSE, con obblighi e scadenze, abbiamo scritto un articolo dedicato: FSE 2.0: obblighi e scadenze 2026 per le strutture private.

Cosa serve perché abbia valore legale

Perché una cartella clinica elettronica regga in caso di contestazione — è il documento che prova cosa è stato fatto al paziente, quando e da chi — servono tre cose insieme: la firma che identifica l’autore e blocca il contenuto, l’integrità (il documento non deve poter essere alterato dopo la chiusura, e ogni modifica deve restare tracciata) e la conservazione a norma nel tempo, secondo le regole tecniche AgID. Una cartella digitale senza firma e senza conservazione corretta ha un valore probatorio ridotto: è il punto in cui tanti studi si fermano a metà strada.

Quanto va conservata la cartella clinica?

Qui la distinzione tra pubblico e privato conta. Le cartelle cliniche di ricovero e cura, con i referti che le corredano, vanno conservate illimitatamente: è l’indicazione consolidata per le strutture di ricovero e cura, richiamata anche dal Garante per la protezione dei dati personali. La documentazione radiologica ha un termine più breve: le immagini si conservano per almeno dieci anni, i referti radiologici a tempo indeterminato (DM 14 febbraio 1997, art. 4, comma 3).

Per lo studio privato senza degenza non esiste un termine unico fissato per legge come per le cartelle di ricovero. In assenza di un termine, è il titolare del trattamento a definire e documentare per quanto conservare la documentazione, applicando i principi del GDPR — i dati non si tengono oltre il tempo necessario alle finalità per cui sono raccolti — bilanciati con l’esigenza di poter dimostrare il proprio operato per tutto il periodo in cui una responsabilità professionale può essere fatta valere. In pratica: darsi un periodo di conservazione scritto e motivato, invece di conservare o cancellare a caso. Per il termine applicabile al tuo caso, il riferimento è il tuo consulente e il Garante per la protezione dei dati personali.

Come DBMedica gestisce la cartella clinica elettronica

Tenere a mano una cartella elettronica «fatta bene» — nativa, firmata, ordinata, protetta — è quasi impossibile: è il lavoro del gestionale. DBMedica è un software gestionale medico in cloud per studi e poliambulatori, che tiene insieme agenda, cartella clinica, referti e fatturazione in un unico posto. Sulla cartella, in concreto: la cartella del paziente raccoglie lo storico di visite, prescrizioni e richieste di esami, con i dati clinici cifrati; i referti si redigono nel gestionale e si firmano, e una volta firmati restano collegati alla visita che li ha prodotti; gli allegati (esami esterni, immagini, documenti del paziente) stanno nella stessa cartella, non in cartelle di rete separate. Dalla versione 6.0 i referti firmati possono essere trasmessi al Fascicolo Sanitario Elettronico nei formati previsti.

Il digitale conviene solo se è fatto per intero

La cartella clinica elettronica non è obbligatoria, ma quando la scegli tanto vale farla valere: nativa, firmata, ordinata e conservata secondo le regole. È la differenza tra un archivio digitale che ti protegge in caso di contestazione e una pila di file che non prova nulla. Guarda il gestionale per poliambulatorio di DBMedica e richiedi una demo gratuita: cartella con storico e referti firmati, allegati al posto giusto e trasmissione al Fascicolo Sanitario, sulla tua struttura.

Domande Frequenti

La cartella clinica elettronica è obbligatoria per uno studio privato?

No: non c’è un obbligo generalizzato per lo studio privato di tenere le cartelle in formato elettronico, la scelta resta del professionista. L’obbligo riguarda i requisiti — integrità, firma, conservazione — che la cartella deve rispettare quando la tieni in digitale.

Quanto tempo va conservata la cartella clinica?

Le cartelle cliniche di ricovero e cura, con i relativi referti, vanno conservate illimitatamente (indicazione consolidata per le strutture di ricovero e cura, richiamata dal Garante privacy); le immagini radiologiche almeno dieci anni e i referti radiologici a tempo indeterminato (DM 14 febbraio 1997). Per lo studio privato senza degenza non c’è un termine unico di legge: è il titolare del trattamento a definire e documentare il periodo di conservazione, applicando i principi del GDPR e l’esigenza di dimostrare il proprio operato nel tempo. Per il termine applicabile al tuo caso, verifica con il tuo consulente.

Che differenza c'è tra cartella clinica elettronica e FSE?

La cartella clinica elettronica è la cartella dello studio, creata e conservata nel tuo gestionale. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è il sistema pubblico che raccoglie i documenti sanitari del cittadino da più strutture: al FSE trasmetti i documenti previsti, come i referti firmati, ma la cartella resta tua.

Una cartella clinica elettronica ha lo stesso valore legale di quella cartacea?

Conviene distinguere tre piani. La firma elettronica qualificata ha di per sé valore equivalente alla firma autografa e garantisce l’autore e l’integrità del documento (Regolamento eIDAS); una firma di livello inferiore ha un valore probatorio che va valutato caso per caso. La conservazione a norma è invece un requisito distinto, che preserva nel tempo integrità, autenticità e leggibilità del documento: non è una condizione dell’equivalenza della firma, ma è ciò che tiene il documento verificabile negli anni. In breve: la firma qualifica il valore del documento, la conservazione lo mantiene nel tempo.

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